STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  6 settembre 2021

 

 

OGGETTO: Contratto di rioccupazione e prime indicazioni Inps.

 

 

Spettabile Azienda,

l’art. 41 del D.L. 73/2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis), convertito ad opera della L. 106/2021, ha introdotto una nuova tipologia contrattuale di natura subordinata a tempo indeterminato che non ha una natura strutturale – avendo una durata limitata dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 – finalizzata a incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità a essere inseriti nel mondo del lavoro nella fase successiva al superamento della pandemia.

Deve essere redatto in forma scritta ed il progetto individuale di inserimento, con durata di 6 mesi, con il consenso del lavoratore è condizione a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

 

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

 

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

 

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118, cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine e durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Per quanto non espressamente previsto, si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, già intervenuta con la decisione C(2021) 5352 final del 14 luglio 2021.

 

Con la circolare n. 115/2021, l’Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali per l’esonero contributivo connesso al contratto di rioccupazione; in particolare l’Istituto chiarisce l’ambito di applicazione dell’esonero, rimandando ad apposito successivo messaggio le istruzioni per la fruizione della misura di legge, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero, che sarà reso disponibile dal mese di settembre, e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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